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Legge 18.12.1997, n. 440

Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. (G.U. 23.12.1997, n. 298)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 2 - Direttive del Ministro 2

1. Con una o più direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

a) gli interventi prioritari;

b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;

c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

2

Articolo abrogato dalla L. 27.12. 2006, n. 296 come modificata dall'art. 7, comma 37-bis del D.L. 6.7.2012, n. 95, conv. con modif. da L. 07.08.2012, n. 135.

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