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Legge 10.12.1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 12.12.1997, n. 289)

Art. 9 - Norma finanziaria

1. Le spese relative all'indennità ed ai compensi per gli esami, già imputati sugli stanziamenti iscritti nei capp. 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del ministero della P.I., sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della Pubblica Istruzione.

3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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