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Legge 10.12.1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 12.12.1997, n. 289)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 1 - Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 1

[1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie a essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge. 2

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:

a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;

b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del ministero della Pubblica Istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione.]

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