D.M. Pubblica istruzione 22.12.1997, n. 896
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 231 del 28 marzo 1997, sono sostituiti dai seguenti:
"4. I titoli di accesso alle classi di concorso elencati nel decreto ministeriale del 24 novembre 1994, n. 334, non più previsti dal presente decreto, purché conseguiti entro l'anno accademico 2000/2001 ovvero, se trattasi di diploma di scuole secondarie superiori, entro l'a.s. 2000/2001, conservano la loro validità ai fini del reclutamento del personale docente.
5. I titoli di studio indicati nella colonna 2 della tab. A, allegata al già citato D.M. n. 334/94, previsti senza alcuna limitazione ai piani di studi ovvero a condizione che siano stati seguiti piani di studi difformi da quelli richiesti dal presente decreto, conservano la loro validità, purché siano conseguiti entro l'a.a. 2000/2001, ai fini del reclutamento del personale docente".
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