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D.M. Interno 16.12.1997, n. 486

Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia. (G.U. 19.01.1998, n. 14)

Art. 5 - Dicitura antimafia

1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: "Nulla osta ai fini della legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni nonché del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico previsto dall'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994 e dal relativo regolamento di attuazione e sulla base delle comunicazioni inoltrate in via telematica dalla prefettura di Roma".

2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato a norma dell'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono definiti i certificati di iscrizione nel registro delle imprese, recanti la dicitura di cui al comma 1, relativi ai soggetti individuati nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490 del 1994.

3. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i modelli di certificazione previsti dal presente regolamento e relativi agli altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle camere di commercio.

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