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D.M. Interno 16.12.1997, n. 486

Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia. (G.U. 19.01.1998, n. 14)

Art. 1 - Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio industria e artigianato

1. Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato, d'ora in avanti indicate come camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'articolo 5, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994.

2. L'acquisizione agli atti dell'Amministrazione interessata e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994, ovvero del concessionario di opere o servizi pubblici, delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1, munite della dicitura ivi prevista, rilasciate in data non anteriore a sei mesi, esonera dalla richiesta della comunicazione nonché della presentazione dell'autocertificazione, previste, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1994.

3. Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1 devono essere presentate alle camere di commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 490 del 1994 e successive modificazioni.

4. Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio prive della dicitura di cui all'articolo 5 non implicano di per sé la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del 1994, ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo.

5. Nulla è innovato per i procedimenti per i quali non è richiesta alcuna certificazion

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