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Decreto legislativo 18.12.1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662. (G.U. 08.01.1998, n. 5 - S.O.)

Titolo II - Sanzioni in materia di riscossione

Art. 14 - Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto. 84

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Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. p), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

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