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Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. (G.U. 23.12.1997, n. 298 - S.O.)

Titolo I - Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 28 - Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive 75

1. Con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio 1999 sono stabilite le aliquote minime, rispettivamente, dell'addizionale comunale e di quella provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive; dette aliquote devono assicurare un gettito pari al complesso delle somme, comprensive degli eventuali conguagli, devolute dalla regione, ai sensi dell'articolo 27 per l'anno di imposta 1999, ai comuni e alle province del territorio di competenza. Con la medesima legge la regione diminuisce l'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari alla somma delle due aliquote addizionali suddette e può rideterminare l'aliquota regionale entro il limite di cui all'articolo 16, comma 3.

2. I comuni e le province, previa emanazione della legge regionale di cui al comma 1, con delibera da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, possono istituire l'addizionale comunale o provinciale di cui al comma 1; i comuni e le province hanno facoltà di aumentare l'aliquota dell'addizionale in misura non superiore ad una volta e mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale.

3. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive dovranno ripartire la corrispondente base imponibile utilizzando gli stessi criteri indicati nell'articolo 4, comma 2, con riferimento al territorio provinciale e comunale. Alle basi imponibili p

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