Decreto legislativo 05.12.1997, n. 430
Capo III - Norme finali e transitorie
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati:
a) il regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219, ed il regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1700;
b) il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;
c) l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;
d) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;
e) l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati:
a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
b) gli articoli 164, 165 e 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036 (29), e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n. 193);
d) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione "ragionerie regionali dello Stato", e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
e) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;
f) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;
g) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 h) l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181
i) l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887
j) l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427
k) l'arti
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