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Decreto legislativo 05.12.1997, n. 430

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94.

Capo III - Norme finali e transitorie

Art. 11 - Competenze del Ministero

1. Restano attribuite al Ministero le competenze già previste dalle norme vigenti per i soppressi Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, qualora non modificate o abrogate dalle disposizioni del presente decreto legislativo e da quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, in tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni che seguono si intendono riferite alle strutture dipartimentali del Ministero, istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo le corrispondenze rispettivamente indicate:

a) "Direzione generale del tesoro": struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attività indicato nell'articolo 3, comma 2, lettera a);

b) "Ragioneria generale dello Stato": struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attività indicato nello stesso articolo 3, comma 2, lettera b);

c) "Servizio per la contrattazione programmata", "Servizio per le politiche di coesione", "Servizio per l'attuazione della programmazione economica", già costituiti presso il soppresso Ministero del bilancio e della programmazione economica: struttura dipartimentale con competenza nel settore di attività di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera c);

d) "Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra" e "Direzione generale dei servizi periferici del tesoro": struttura dipartimentale con competenza nel settore di attività di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera d);

e) "Ragioneria provinciale dello Stato", "Ragioneria regionale dello Stato" e "Direzione provinciale del tesoro": dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e d

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