Decreto legislativo 05.12.1997, n. 430
Capo III - Norme finali e transitorie
1. Restano attribuite al Ministero le competenze già previste dalle norme vigenti per i soppressi Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, qualora non modificate o abrogate dalle disposizioni del presente decreto legislativo e da quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, in tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni che seguono si intendono riferite alle strutture dipartimentali del Ministero, istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo le corrispondenze rispettivamente indicate:
a) "Direzione generale del tesoro": struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attività indicato nell'articolo 3, comma 2, lettera a);
b) "Ragioneria generale dello Stato": struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attività indicato nello stesso articolo 3, comma 2, lettera b);
c) "Servizio per la contrattazione programmata", "Servizio per le politiche di coesione", "Servizio per l'attuazione della programmazione economica", già costituiti presso il soppresso Ministero del bilancio e della programmazione economica: struttura dipartimentale con competenza nel settore di attività di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera c);
d) "Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra" e "Direzione generale dei servizi periferici del tesoro": struttura dipartimentale con competenza nel settore di attività di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera d);
e) "Ragioneria provinciale dello Stato", "Ragioneria regionale dello Stato" e "Direzione provinciale del tesoro": dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e d
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