Decreto legislativo 05.12.1997, n. 430
Capo II - Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica
1. Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio, da esercitarsi in funzione anche del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Ha competenza, inoltre, nel settore della programmazione degli investimenti pubblici e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonché in quello delle politiche di coesione, ivi compresi gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria ed all'utilizzo dei relativi fondi. Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla legge. Il Ministero assicura al Governo, ai fini anche dell'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento, il supporto tecnico, conoscitivo ed operativo per l'elaborazione delle politiche generali e di settore, con riguardo all'impostazione e alla definizione degli interventi di finanza pubblica rivolti alla loro attuazione, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e finanziaria stabiliti dal Governo. Nel rispetto delle deliberazioni del Governo e del potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli altri Ministeri di settore, il Ministero esercita le funzioni e i poteri attribuiti dalla legge in materia di gestione di partecipazioni azionarie, di esercizio dei diritti dell'a
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