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Circolare 23.12.1997, n. 326/e

Decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Premessa

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, commi 19 e 134, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro e a semplificare gli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi, è stato emanato il decreto legislativo indicato in oggetto con il quale sono stati:

- sostituiti gli articoli 46, 47, comma 1, lettere e), f), g) e l) e comma 3, e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 (TUIR) del 22 dicembre 1986;

- modificati gli articoli 3, comma 3, 10, 16 e 62 del TUIR;

- sostituito l'articolo 12 della legge n. 153 del 30 aprile 1969;

- modificati o sostituiti gli articoli 1, comma quarto, 7-bis, 21, 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;

- sostituiti i commi quarto, quinto, sesto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica n. 1388 del 31 dicembre 1971, come sostituiti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 22 marzo 1995;

- soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 4 febbraio 1988, concernenti l'applicazione delle ritenute sui redditi, diversi dai trattamenti di fine rapporto, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, e sulle rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h), del TUIR. Le disposizioni in questione sono state trasferite, rispettivamente, negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, la prima, e nell'articolo 24 dello stesso decreto, la seconda;

- soppresso l'art. 7 del D.P.R. n. 42 del

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