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Circolare MPI 11.12.1997, n. 788

Limiti di reddito per l'esonero del pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 1998-99.

Come è noto, l'art. 21, 9° comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28, 4° comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

Il ministro del Bilancio e della programmazione, al riguardo interpellato da questo Ministero, ha comunicato, con fax in data 5 novembre 1997, che il tasso d'inflazione programmata per il 1998 è pari al 1,8%, come indicato nella relazione previsionale e programmatica per il 1998.

Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art. 28 della summenzionata legge 28.2.1986, n. 41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'a. s. 1998-99, in ragione dell'1,8%, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori, come da seguente prospetto.

 

Prospetto

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone Limite massimo di reddito per l'a.s. 1997-1998 riferito all'anno d'imposta 1996 Rivalutazione in ragione del 1,8% con arrotondamento alle lire 1.000 superiori Limite massimo di reddito per l'a.s. 1998-99 riferito all'anno d'imposta 1997
1 7.608.000 137.000 7.745.000
2 12.626.000 228.000 12.854.000
3 16.231.000 293.000 16.524.000
4 19.387.000 349.000 19.736.000
5 22.541.000 406.000 22.947.000
6 25.548.000 460.000 26.008.000
7 e oltre 28.551.000 514.000 29.065.000

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