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Ordinanza MPI 19.04.1997, n. 262

Calendario scolastico nazionale per l'anno 1997/98.

Art. 1 -

1. I Sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le Regioni ed i Consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1997, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.

2. Nell'esercizio dei poteri di autonomia e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, i consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico, fermo restando il disposto dell'art.74, 3° comma, del d.lgs. richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione.

3 - Gli adattamenti al calendario scolastico possono essere volti anche a:

a) organizzare attività curricolari in collaborazione con la Regione e/o con il sistema produttivo;

b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali, ove indispensabile, l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di referendum popolari nonché di eventi straordinari.

4 - Ai fini di cui ai precedenti commi, i Sovrintendenti scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i Provveditori agli studi della Regione alle quali partecipano anche i coordinatori del Servizio ispettivo regionale.

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