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Legge 07.04.1997, n. 96

Norme in materia di circolazione monetaria. (G.U. 12.04.1997, n. 85)

Art. 1 - Emissione di monete da lire mille e da lire duemila

1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. È fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.

2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.

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