Legge 03.04.1997, n. 94
Capo II - Delega per la ristrutturazione del Bilancio dello Stato e per l'accorpamento del Ministero del Tesoro e del Ministero del Bilancio e della programmazione economica
1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento".
2. Il Fondo di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dal comma 1, in sede di prima applicazione, è determinato in lire 5.000 miliardi per l'anno 1997.
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