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D.P.C.M. 30.04.1997

Incremento delle detrazioni di imposta per i titolari di reddito da pensione e da lavoro dipendente. (G.U. 27.05.1997, n. 121)

Art. 1 -

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi dell'ulteriore detrazione d'imposta e i limiti di reddito per i titolari di reddito di lavoro dipendente sono determinati nella misura stabilita dall'art. 3, comma 2, lettera b) , della legge 23 dicembre 1996, n. 663, e dall'art. 1, comma 1- bis , del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. La misura dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi è, pertanto, così determinata: L. 312.000, per i redditi di importo annuo fino a L. 9.000.000; L. 275.000, per i redditi di importo annuo da L. 9.000.001 a L. 9.100.000.

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