IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Pubblica istruzione 14.04.1997

Diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale. (G.U. 22.05.1997, n. 117)

Art. 2 -

1. I diplomi di qualifica professionale di cui al precedente articolo sono titoli professionali e di studio rilasciati da istituti d'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Essi sono validi: per l'inquadramento contrattuale; per l'iscrizione nelle liste di collocamento; per la prosecuzione degli studi nei corsi di istruzione secondaria superiore; per l'accesso alla formazione professionale; per l'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

3. Essi danno diritto, inoltre, a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso del diploma di licenza di scuola media.

4. I diplomi di qualifica che vengono sostituiti da quelli del nuovo ordinamento, come indicato nel precedente articolo, hanno la stessa natura e validità, anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento nell'anno scolastico 1997/98.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.