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Decreto legislativo 30.04.1997, n. 180

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. (G.U. 24.06.1997, n. 145)

Art. 2 - Modalità di applicazione

1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote: a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a) , è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335, del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5.

3. La media delle contribuzioni annue è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.

4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.

5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limit

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