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Circolare Ministero del tesoro 01.04.1997, n. 751

Comunicazione di Servizio dell'I.N.P.D.A.P. n. 267 del 24.2.1997, concernenti taluni aspetti operativi in attuazione della legge n. 335 dell'8.8.1995. Risoluzioni della Ragioneria generale dello Stato n. 140818 del 16.12.1996 e n. 194115 del 13.2.1997.

Si trasmette per debita conoscenza e norma la comunicazione di servizio prot. n. 267, emessa in data 24.2.97 dall'I.N.P.D.A.P. Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali (all. 1), sui cui contenuti questa Direzione generale conviene con particolare riferimento ai punti 7, 8, 9, specificamente attinenti ai compiti d'istituto delle Direzioni provinciali del Tesoro.

A tale riguardo, ad integrazione di quanto illustrato nel punto 7), concernente i minimi di anzianità contributiva che il dipendente deve aver conseguito perché gli aventi causa abbiano diritto al trattamento indiretto, si precisa che, secondo la normativa dell'A.G.O., la prima ipotesi, relativa al possesso del requisito contributivo di complessivi 15 anni, ricorre quando il dipendente venga a morte dopo almeno un biennio dalla cessazione dell'attività lavorativa.

Tale condizione non può quindi verificarsi nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, nonché del personale il cui trattamento di quiescenza è disciplinato dalle norme di cui al T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per i quali viene liquidata la pensione diretta contestualmente al collocamento a riposo, ovvero, qualora non abbiano maturato la prescritta anzianità minima di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'A.G.O., ai sensi dell'art. 124 del richiamato D.P.R.

Ai fini, pertanto, della concessione del trattamento indiretto ai superstiti dei suindicati dipendenti, può ricorrere in concreto soltanto la seconda ipotesi del decesso del dante causa in attività di servizio, per cui il limite minimo di anzianità contributiva del dante causa da prendere in considerazione è costituito esclusivamente da 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 versati nel quinquennio immediatamente precedente la morte, giusta anche quanto precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P., con l'unita risoluzione n. 140818 del 16 dicembre 1996 (all. 2).

In ordin

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