CCND 10.04.1997
1. Qualora a livello provinciale insorgano delle controversie in sede di applicazione degli accordi decentrati, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art. 17 del C.C.N.L..
2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti. I termini e le modalità di presentazione saranno definiti in sede di contrattazione provinciale.
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