CCND 10.04.1997
1. Con riguardo al personale A.T.A. gli accordi che saranno stipulati a livello provinciale con le organizzazioni sindacali determineranno i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità. In detto quadro - dopo aver assicurato la copertura di tutti i posti disponibili in organico - saranno ricomprese le disponibilità derivanti da esigenze specifiche e da particolari necessità di funzionamento di singole istituzioni scolastiche ed educative. A tal fine saranno anche considerate le esigenze derivanti da carenze di organico conseguenti ai parametri previsti dalla normativa vigente (ad esempio licei classici e scuole medie).
Saranno inoltre ricompresi i posti resisi disponibili per l'assegnazione di personale presso i distretti scolastici in base alla normativa secondaria emanata al riguardo e quelli di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale presso gli Uffici Scolastici Provinciali ai sensi dell'art. 31, comma 6 bis, del D.L.vo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni.
Nel quadro delle disponibilità saranno definite anche le esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti Organi collegiali con particolare riguardo alla dispersione scolastica, agli alunni portatori di handicap, agli alunni extracomunitari, allo sviluppo delle attività multimediali di cui alla direttiva n. 318/95; infine saranno considerate anche le attività integrative pomeridiane di cui alla direttiva n. 133/96.
In caso di aggregazione di istituti con personale A.T.A. a carico dello Stato ad istituti con personale A.T.A. a carico degli Enti locali, qualora questi ultimi non possano provvedere alla copertura del posto di responsabile amministrativo di loro competenza, su detto posto, previa intesa con gli Enti locali, potrà
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