CCND 10.04.1997
Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo delle istituzioni educative.
Per detto personale dovranno essere previste distinte graduatorie secondo il ruolo di appartenenza (ruolo degli istitutori - ruolo delle istitutrici).
Per il personale educativo fornito di titoli culturali, professionali e di specializzazione dovrà essere prevista l'utilizzazione a domanda su posti di sostegno della scuola elementare.
Per il personale educativo, appartenente a ruoli con situazione di soprannumero, dovrà essere consentita, altresì, l'utilizzazione, a domanda, in altro ruolo in relazione al possesso del titolo di studio, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 dell'accordo concernente il personale educativo, sottoscritto in data 22.2.1996, come previsto dall'art. 1, comma 3, lett. a del C.C.N.L. del personale della scuola.
Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile).
Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art. 73 della Legge n. 270/82.
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