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Nota Tesoro 06.08.1997, n. 142196

Inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di fine servizio ex art. 9 del D. L. C. P. S. n. 207/47.

Codesta Amministrazione ha chiesto l'avviso della scrivente in ordine alla possibilità di applicare la legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti, al personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato, nei cui confronti al termine dell'attività lavorativa viene corrisposta una indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo del Capo provvisorio dello Stato 4.4.1947, n. 207.

A tal fine ha, inoltre, trasmesso copia del parere del Consiglio di Stato del 27 giugno 1995, n. 665/95, sostanzialmente favorevole al computo della indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto spettante ai Cappellani degli Istituti di prevenzione e pena ai sensi dell'art. 15 della legge 4 marzo 1982, n. 68.

Al riguardo si fa presente che la citata legge n. 87/1994 ha stabilito che, a decorrere dal 1° dicembre 1994, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, viene computata nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio dei pubblici dipendenti nelle misure indicate ai punti a) e b) dell'art. 1.

In proposito, è da ritenere che sono da considerare "analoghi trattamenti di fine servizio", ai sensi della citata normativa, le indennità di cessazione dal servizio determinate assumendo quale base di calcolo gli stessi elementi retributivi, e nella stessa misura, considerati per l'indennità di buonuscita di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Tale connessione tra indennità di buonuscita e trattamenti di fine rapporto è riscontrabile nei casi di liquidazione "dell'indennità di cessazione del rapporto" in applicazione dell'art. 8 della L. 20.3.80, n. 75, originariamente disciplinata dall'art. 9 del D.L.vo del Capo provvisorio dello Stato n. 207/47, per i quali, pertanto, si ritiene debba essere considerato l

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