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Legge 07.08.1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia. (G.U. 11.08.1997, n. 186)

Art. 6 - Imprenditoria femminile

1. Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.

[2. Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna sono componenti del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215.] 2

3. Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

2

Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101.

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