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Legge 07.08.1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia. (G.U. 11.08.1997, n. 186)

Art. 30 - Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588

1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 29 - 1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.

2. Ai fini di cui al comma 1, la società finanziaria potrà:

a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o da costituire;

b) prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a favore delle imprese e degli enti.

3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la società potrà altresì assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonché la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la società potrà inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o ad enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione.

4. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che può avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché, in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, società private, associazioni o singoli.

5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, co

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