Legge 07.08.1997, n. 266
1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 29 - 1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.
2. Ai fini di cui al comma 1, la società finanziaria potrà:
a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o da costituire;
b) prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a favore delle imprese e degli enti.
3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la società potrà altresì assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonché la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la società potrà inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o ad enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione.
4. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che può avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché, in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, società private, associazioni o singoli.
5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, co
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.