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Legge 07.08.1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia. (G.U. 11.08.1997, n. 186)

Art. 3 - Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317

1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.

3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere pres

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