Legge 07.08.1997, n. 266
1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato.
[2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.] 23
Comma abrogato dall'art. 1, comma 149, L. 4 agosto 2017, n. 124.
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