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Legge 07.08.1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia. (G.U. 11.08.1997, n. 186)

Art. 17 - Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive

1. All'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole da: "Previa ripartizione" fino a: "legge 19 dicembre 1992, n. 488,"; e le parole da: "Le somme non impegnate" fino a: "deliberazione del CIPE" sono soppresse;

b) al comma 3-bis, le parole: "e 6" sono soppresse; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo".

[2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 , acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella L. 27 febbraio 1985, n. 49 , che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre 1996, che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai se

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