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Legge 07.08.1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia. (G.U. 11.08.1997, n. 186)

Art. 15 - Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia

1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore

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