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Legge 07.08.1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia. (G.U. 11.08.1997, n. 186)

Art. 12 - Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa spa, per le necessità di cui al predetto fondo.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

5. Agli oneri deri

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