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Legge 07.08.1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia. (G.U. 11.08.1997, n. 186)

Art. 10 - Interventi per le zone terremotate

1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno a esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provv

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