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D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

Titolo II - Parte speciale

Capo III - Della licenza d'uso dei programmi

Art. 41 - Riduzione del corrispettivo nei contratti a tempo determinato

1. Nei contratti di licenza d'uso a tempo determinato, per ogni giorno o frazione di esso, di non corretto funzionamento dei programmi per cause inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 33, comma 4, il corrispettivo dei programmi non utilizzati ragguagliato ad una mensilità, é diminuito di un trentesimo o della diversa misura stabilita in contratto.

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