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D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

Titolo II - Parte speciale

Capo III - Della licenza d'uso dei programmi

Art. 33 - Contenuto della prestazione nei contratti di licenza d'uso

1. Il contratto di licenza d'uso attribuisce il diritto di utilizzazione dei programmi. Tale diritto, salvo patto contrario, é non esclusivo e non trasferibile ad altri soggetti.

2. Nel limite del numero di utenze previsto nel contratto, l'amministrazione, previa comunicazione all'impresa, ha facoltà:

a) di utilizzare i programmi con apparecchiature diverse da quelle indicate in contratto;

b) di far utilizzare i programmi da uffici e servizi diversi da quelli indicati in contratto. Qualora si tratti di amministrazioni statali tale facoltà è esercitabile anche a favore di uffici e servizi di diversa amministrazione, anche autonoma.

3. Salvo diversa pattuizione, l'impresa fornisce:

a) il testo dei programmi, trascritto su un supporto leggibile dalle macchine;

b) i manuali che descrivono funzioni e modalità di impiego;

4. Può essere previsto nel contratto, come prestazione connessa, il servizio di assistenza tecnica per i programmi. Per quanto non disposto nel presente capo, alle prestazioni di assistenza tecnica si applicano le previsioni contenute nel capitolato vigente per tale servizio, in quanto compatibili con la natura accessoria dello stesso rispetto alla licenza d'uso.

5. L'indicazione nel contratto delle apparecchiature sulle quali sono da installare i programmi non preclude all'amministrazione la facoltà di utilizzare i programmi stessi su altre apparecchiature previa comunicazione all'impresa.

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