Decreto legislativo 28.08.1997, n. 281
Capo III - Conferenza unificata
1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'int
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