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Decreto legislativo 28.08.1997, n. 281

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (G.U. 30.08.1997, n. 202)

Capo II - Conferenza Stato-regioni

Art. 7 - Organismi a composizione mista

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

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