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Direttiva MPI 01.08.1997, n. 469

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Art. 1 -

Si impartisce la seguente direttiva per quel che concerne il Cap. 1461, alla quale il predetto Servizio si atterrà nella gestione dei fondi dell'E.F. in corso.

Nell'utilizzazione delle somme disponibili sul Cap. 1461 in linea di massima deve essere assicurata la parità di trattamento fra gli aventi diritto.

Differenziazioni di trattamento possono essere adottate per le scuole ubicate in aree geografiche svantaggiate sia in relazione a situazioni di natura socio-economico o conseguenti a calamità naturali.

Criteri di differenziazione possono essere, altresì, adottati per quel che concerne le scuole gestite dai Comuni, in relazione alla consistenza della popolazione.

Sui fondi del predetto Cap. 1461 il Servizio per la Scuola Materna dovrà comunque erogare un contributo non inferiore a £ 20 miliardi all'Ente per le Scuole Materne della Sardegna (E.S.Ma.S.), ente di diritto pubblico per sopperire alle esigenze di funzionamento delle scuole materne facenti capo allo stesso, il cui costo prevalente riguarda la retribuzione al personale insegnante e non, ivi operante.

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