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Nota Tesoro 25.09.1996, n. 187622.

Si trasmette, al fine di fornire riscontro a specifici quesiti prospettati alla scrivente Amministrazione, copia della nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - n. 7/61751/L.335.95 del 9 agosto 1996, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla posizione dei soggetti cessati dal servizio nel periodo di sospensione dell'accesso alle pensioni di anzianità precedente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico.

In sostanza, la citata Amministrazione ha osservato che, per effetto della mancata conversione in legge del provvedimento di proroga del "blocco" delle pensioni di anzianità (D.L. 30.6.1995, n. 262), nei confronti dei soggetti cessati dal servizio anteriormente al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della richiamata legge n. 335/1995, va applicata la normativa precedente a tale disposizione.

Conseguentemente, per i soggetti cessati con diritto a pensione fino alla data del 16 agosto 1995, si è ritenuto che la decorrenza dei rispettivi trattamenti pensionistici debba essere disposta con effetto dal 1° settembre 1995, in applicazione dell'art. 1, comma 2-ter del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

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