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Decreto legge 30.09.1996, n. 508

Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità. (G.U. 30.09.1996, n. 229)

Art. 1 -

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 4, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

3. Con decreto del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del Tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 1 nei confronti del personale d

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