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C.M. MPI 20.09.1996, n. 595

Comparto scuola. Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Inquadramento, trattamento e progressione economica del personale.

Si fa seguito alla C.M. n. 276 del 5 agosto 1995 e si forniscono i chiarimenti per l'inquadramento del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali di cui alla tab. B annessa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Il personale interessato è quello in servizio alla data del 1° gennaio 1996. Gli articoli del contratto da prendere in considerazione ai fini che qui interessano sono il 27, il 66, il 67 ed il 68.

1. Primo inquadramento

1.1 Personale docente, educativo e A.T.A.

Per una corretta applicazione di quanto previsto dal contratto in esame, si ritiene utile, in via preliminare, formulare alcune considerazioni di carattere generale.

1) Il passaggio dalla struttura stipendiale di cui al D.P.R. 23.8.1988, n.399 a quella prevista dal nuovo contratto avviene sulla base dell'anzianità da ciascuno maturata alla data del 31.12.1995, come precisato nell'art.66 - comma 2. Il disposto del successivo comma 3, che prevede la corresponsione dell'assegno «ad personam», pari alla differenza tra l'eventuale maggiore trattamento economico in godimento al 31/12/1995 e quello di primo inquadramento, è finalizzato al solo mantenimento del trattamento economico in godimento al 31.12.1995.

2) Dal quadro normativo di seguito esaminato, deve intendersi escluso ogni riferimento alle ore che, pur facendo parte integrante della cattedra, eccedono il normale orario settimanale di insegnamento e sono oggetto di separata remunerazione

3) Il comma 2 dell'art. 66, nel fare riferimento all'anzianità da ciascuno maturata alla data del 31.12.1995, nulla rileva in ordine alle caratteristiche dell'anzianità medesima, nel senso che non fa alcuna distinzione, com'è invece previsto dalla pregressa normativa, tra l'anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici e quella valutabile ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti biennali.

Ciò stante, è da ritenere che le anzianità sopra indicate (così co

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