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Circolare Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica 20.09.1996, prot. n. 122750-118220

Base di calcolo per la determinazione dell'onere di riscatto e di ricongiunzione. art. 15, commi 1 e 3, della legge n. 724/1994.

Codesta Ragioneria Centrale e codesta Società Ferrovie dello Stato, considerato il disposto dell'art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, che prevede l'inclusione nella base pensionabile, a decorrere dal 1.1.1995, della indennità integrativa speciale istituita con la legge n. 324/1959, hanno chiesto chiarimenti in merito alla ricomprensione o meno di detto emolumento nella base di calcolo dei contributi di riscatto e/o ricongiunzione relativi alle domande presentate dalla predetta data.

Inoltre, hanno chiesto di conoscere se alla suindicata base di calcolo vada applicato l'incremento percentuale del 18 per cento previsto dagli art. 15, 16 e 22 della legge n. 177/1976 ed assoggettato dalla soprindicata decorrenza a ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 15, comma 1, della citata legge n. 724/1994.

Al riguardo si evidenzia che tra retribuzione alla quale commisurare i contributi in argomento e base pensionabile, vale a dire retribuzione sulla quale calcolare il trattamento di pensione, va ricercata corrispondenza, essendo gli istituti del riscatto e della ricongiunzione finalizzati al riconoscimento, in sede di attribuzione del predetto trattamento di pensione, di periodi di studio, lavoro ed altri nei termini indicati dalla legge.

Pertanto, essendo l'indennità integrativa speciale, per effetto di quanto stabilito dalla disposizione contenuta all'art. 15, comma 3, già citato, divenuta parte integrante della base pensionabile, si ritiene che la stessa vada considerata tra gli emolumenti che concorrono alla determinazione dell'onere di riscatto e/o di ricongiunzione.

Non va inoltre tralasciato di considerare che con l'introduzione della medesima disposizione è venuta meno la corresponsione, ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. n. 1092/1973, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'indennità integrativa speciale in qualità di assegno accessorio annesso alla pensione.

Ciò posto, appare evidente che

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