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Ordinanza MPI 10.10.1996, n. 643

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Art. 6 -

Le assunzioni di supplenti temporanei di competenza dei provveditori agli studi hanno durata fino al termine delle attività didattiche. Nelle scuole ed istituti interessati ad esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole del grado preparatorio, le predette assunzioni possono essere prorogate dal provveditore agli studi con provvedimento motivato, oltre il termine delle attività didattiche per il periodo strettamente necessario ad assicurare il necessario supporto agli esami sopra citati, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata.

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