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Ordinanza MPI 10.10.1996, n. 643

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Art. 11 -

Le disposizioni della presente ordinanza, si applicano anche al personale A.T.A. delle accademie e dei conservatori di musica con esclusione del direttore amministrativo:

a) Per i posti vacanti e disponibili entro il 31/12 il provveditore agli studi assume supplenti annuali secondo le specifiche cadenze dell'anno scolastico previste dal relativo calendario scolastico per le suddette istituzioni. Il personale destinatario di contratto annuale, in costanza di servizio, ove sia destinatario, per il successivo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato o determinato presso scuole o istituti di istruzione primaria o secondaria, assume immediato servizio con risoluzione automatica del contratto precedente.

b) Per i posti disponibili e non vacanti, il provveditore agli studi assume supplenti fino al termine delle attività didattiche.

c) I direttori delle accademie e dei conservatori sono competenti ad assumere supplenti temporanei in sostituzione del personale A.T.A., assente dal servizio, alle condizioni e nei limiti della normativa vigente in materia, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

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