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D.P.R. 10.10.1996, n. 567

Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. (G.U. 05.11.1996, n. 259)

Art. 7 - Giornata nazionale della scuola

1. È istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro della P.I., annualmente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ne individua la data.

2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.

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