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D.P.R. 10.10.1996, n. 567

Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. (G.U. 05.11.1996, n. 259)

Art. 6 - Consulta provinciale 14

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali. 15

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Pres

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