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D.P.R. 10.10.1996, n. 567

Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. (G.U. 05.11.1996, n. 259)

Art. 2 - Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale , nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni. 3

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Comma modificato dall'art. 3, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

L'art. 1, comma 627, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha previsto che, al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e de

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