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Decreto legge 23.10.1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale. (G.U. 23.10.1996, n. 249)

Art. 9 - Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna

1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

" 1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su designazione del Ministro per le pari opportunità:";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

" c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;".

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