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Circolare MPI 31.10.1996, n. 677

Art. 5 D.P.R. 29.12.1973 n. 1032 - Liquidazione indennità di buonuscita.

L'indennità di buonuscita, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 1032/1973 (come modificato dall'art. 7 della legge 177/1976, in caso di morte in attività di servizio del dipendente statale, spetta nell'ordine: al coniuge superstite, agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle. In caso di mancanza di tali categorie di eredi, secondo la sentenza della Corte Cost. n. 400 del 30.7.1996, l'indennità di buonuscita può essere attribuita per successione testamentaria o agli altri eredi legittimi.

Per dovuta conoscenza e norma, si rimette copia della Circolare n. 29 del 16.5.1996 con la quale l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Studi e Legislazione - Ufficio II (Normativa) - Direzione Centrale prestazioni previdenziali - ha impartito le istruzioni applicative della sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 26 marzo - 4 aprile 1996.

L'Ispettorato per l'Istruzione Artistica è pregato di diramare la presente ai Conservatori di Musica, alle Accademie di Belle Arti ed alle Accademia Nazionali di Danza e di Arte Drammatica.

 

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