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Circolare MPI 02.10.1996, prot. n. 6115

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Si fa riferimento alla lettera in data 18 settembre 1996, inviata a questo Ministero ed a codesta Agenzia dalla Federazione nazionale delle associazioni dei coordinatori amministrativi (FNACA), con la quale si chiede l'introduzione dell'indennità di reggenza a favore dei responsabili amministrativi cui, a norma dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 323 del 6 agosto 1988, convertito, con modificazioni nella lette 6 ottobre 1988 n. 426, sia stata conferita la reggenza di altra segreteria scolastica priva di titolare.

Al riguardo corre l'obbligo di segnalare perplessità sulla possibilità di individuare all'interno del citato art. 69, del CCNL, siffatto istituto retributivo. Va infatti evidenziato che il predetto comma dell'art. 69, stabilendo che l'indennità di reggenza va liquidata per il 50% al reggente e per il rimanente 50% al docente vicario, sembra fare espresso riferimento al solo personale direttivo, con ciò escludendo, a parere dello scrivente, la possibilità di ricomprendere tra i destinatari della disposizione anche il personale responsabile amministrativo che, com'è noto, è privo del docente vicario.

Parimenti, non sembra fondata la considerazione che il citato comma 2 dell'art. 69 nello stabilire il diritto all'indennità nei confronti dei titolari che assumano la reggenza degli uffici di cui al comma 1, abbia inteso ricomprendere tra detti uffici anche il responsabile amministrativo. L'anzidetto comma 2, va infatti letto, a parere dello scrivente, in combinazione con il disposto dell'art. 33 dello stesso CCNL, che, al comma 1, lettera b ), fatte salve le norme vigenti in materia di reggenza delle direzioni didattiche prive di titolare e di incarichi di presidenza nella scuola secondaria, prevede per il personale direttivo della scuola l'assunzione anche di incarichi temporanei di reggenza di altra scuola nei casi di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi. Alla luce di quanto sopra trova giusta collocazione il

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