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D.M. Pubblica istruzione 19.11.1996, n. 707.

Art. 3 - Unità operative

1. Ciascun Ufficio centrale, costituirà, all'interno di una propria divisione, una Unità operativa con competenze tecniche ed amministrative per la realizzazione dei progetti nei settori di competenza, il cui referente è componente del Nucleo operativo di cui al precedente art. 2. Per la realizzazione di ciascun progetto l'Unità operativa deve avvalersi anche della collaborazione di presidi e docenti.

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